Attività delle nostre cooperative
Una precisazione
In questa sezione, rappresentiamo complessivamente le attività che il Mosaico e le sue cooperative realizzano, partendo da una precisazione circa la loro tipologia in relazione a quanto definito dalla legge sulle cooperative sociali.
Legge 381/91 Art. 1 Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
- La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- Lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Rendendo meno sintetico il linguaggio normativo, rappresentiamo – sotto la denominazione.
SERVIZI ALLA PERSONA – quanto realizzato e reso direttamente alla persona rispetto ai bisogni di tipo educativo, sociale, assistenziale, riabilitativo e sanitario
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – quelle di produzione, di beni e servizi, con le quali il sistema consortile realizza le opportunità lavorative per le persone individuate e definite come “svantaggiate”:
Legge 381/91 Art. 4 Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno.